LEGGE 28 giugno 1906, n. 291

Type Legge
Publication 1906-06-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le funzioni e attribuzioni assegnate al R. Ispettorato generale delle strade ferrate e all'ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, in esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, sono deferite all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. In sostituzione dei due funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate compresi fra i membri scelti a rappresentare lo Stato nel Consorzio autonomo del porto di Genova ed in sostituzione dei due funzionari superiori designati a rappresentare l'ente dirigente il servizio ferroviario nel Consorzio stesso, a sensi dell'art. 3 della legge suddetta, sono assegnati, ciascuno con voto deliberativo: a) due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati, su proposta del direttore generale delle ferrovie stesse, dal ministro dei lavori pubblici, uno dei quali funzionari è revisore tecnico a senso dell'art. 26 della legge suddetta; b) il capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, il quale è anche membro del Comitato esecutivo, a senso dell'art. 7 della legge stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1906. VITTORIO EMANUELE. Gianturco. A. Majorana. Massimini. C. Mirabello. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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