LEGGE 1 luglio 1906, n. 298

Type Legge
Publication 1906-07-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Alle disposizioni dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serio 3ª), è aggiunto il seguente capoverso: «Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissiono dal grado». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Viganò. Visto, il guardasigilli: Gallo.

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