LEGGE 28 giugno 1906, n. 299

Type Legge
Publication 1906-06-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono classificate fra le strade nazionali ed aggiunte all'elenco approvato col R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, le seguenti strade provinciali: 1° strada Salaria, dalla strada nazionale, n. 47, presso Antrodoco, in provincia d'Aquila, fino alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno; 2° strada Frentana, dalla stazione ferroviaria di San Vito Chietino, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 51, presso Roccaraso, in provincia di Aquila; 3° strada Marsico-Sarentina, dalla stazione ferroviaria di Cerchio fino alla strada nazionale n. 51 presso Alfedena, in provincia di Aquila; 4° strada Istonia, dalla stazione ferroviaria di Vasto, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 52, in provincia di Campobasso. Le indicate strade avranno rispettivamente i numeri 47 bis, 51 bis, 51 ter e 52 bis. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1906. VITTORIO EMANUELE. E. Gianturco. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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