LEGGE 1 luglio 1906, n. 303
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione da ogni tassa e diritto erariale alla Commissione amministrativa della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma, con statuto organico approvato con R. decreto in data 30 novembre 1902, una tombola telegrafica nazionale, oppure una lotteria a beneficio della Cassa medesima per l'ammontare di lire un milione e duecentomila ed a fissare la data dell'estrazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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