LEGGE 8 luglio 1906, n. 304
Art. 1
Al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato, in virtù dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, con regio decreto 22 ottobre 1905, n. 532, sono aggiunti, dal 1 luglio 1906, i posti indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Con la stessa decorrenza il ruolo organico del personale del corpo Reale del genio civile è stabilito in conformità alla tabella B, pure annessa alla presente legge. L'aumento di un decimo dello stipendio ai funzionari del ruolo transitorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sarà fatto per tutti ad ogni quadriennio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.