LEGGE 5 luglio 1906, n. 311
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alle amministrazioni degli ospedali civili di Perugia ed Aquila una tombola telegrafica a favore dei rispettivi ospedali per l'ammontare di L. 900,000 ed a fissare la data dell'estrazione purchè non oltre il 30 giugno 1908. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, il guardasigilli: Gallo.
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