LEGGE 8 luglio 1906, n. 317
Art. 1
Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno sono apportati, con effetto dal 1° luglio 1906, gli aumenti e le diminuzioni risultanti dall'unita tabella A; e nei limiti della spesa di L. 88,300 il Governo del Re, giusta la legge 11 luglio 1904, n. 372, è autorizzato ad emanare provvedimenti intesi a migliorare la carriera degli scrivani e degli uscieri delle Prefetture.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.