LEGGE 8 luglio 1906, n. 318
Art. 1
Alle tabelle C e D, allegate alla legge 29 dicembre 1904, n. 686, con cui vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle E ed F, allegate alla presente legge.
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