LEGGE 8 luglio 1906, n. 319

Type Legge
Publication 1906-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La concessione accordata per novanta anni agli ingegneri cav. professore Grillo Stefano, cav. Nicolò e Salvatore fratelli Bruno, con R. decreto 21 dicembre 1873, n. 1765, serie 2ª, di praticare una derivazione di acqua dal torrente Gorzente, nella quantità non eccedente litri duecentocinquanta al minuto secondo, e condurla a Genova per la valle del Polcevera, ad uso di acqua potabile e industriale, è aumentata a seicento litri al minuto secondo, e convertita in concessione perpetua, alle condizioni stabilite nel disciplinare 9 dicembre 1905, accettato dalla Società dell'acquedotto De Ferrari-Galliera, succeduta ai primi concessionari. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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