LEGGE 15 luglio 1906, n. 325
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le annesse Convenzioni stipulate in data 13 aprile e 17 giugno 1906 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo dall'altra, per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea al 30 giugno 1905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. E. Gianturco. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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