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LEGGE 15 luglio 1906, n. 326

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1906 i ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'ispettorato generale per la vigilanza sugli istituti d'emissione, d'ordine e di servizio delle avvocature erariali; di ragioneria delle intendenze di finanza; delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo sono stabiliti, rispettivamente, in conformità delle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge.