LEGGE 15 luglio 1906, n. 327

Type Legge
Publication 1906-07-15
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente inscritti nei collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)