LEGGE 8 luglio 1906, n. 329
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore spesa di L. 500,000 (cinquecentomila), da aggiungersi per L. 300,000 (trecentomila) al capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, avente la denominazione: «Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dei Reali carabinieri - Concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa», e per L. 200,000 (duecentomila) al capitolo del bilancio medesimo che ha per titolo «Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, 8 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Gallo. ------------ Nota redazionale Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 25/07/1906, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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