Art. 1
L'ordinamento provvisorio per l'esercizio delle ferrovie dello Stato sancito dalla legge 22 aprile 1905, n. 137, in quanto non sia modificato dalla presente legge, rimarrà in vigore fino all'approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo, le quali dovranno essere presentate al Parlamento entro l'anno 1906.