LEGGE 15 luglio 1906, n. 337
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 126,500 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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