LEGGE 15 luglio 1906, n. 340
Art. 1
Sono approvati i seguenti maggiori assegni per le spese del debito vitalizio a carico dell'esercizio 1905-906: Cap. n. 18. Ministero degli affari esteri. . . . . . . L. 15,000 Cap. n. 22. Ministero della istruzione pubblica . . . » 85,000
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