LEGGE 12 luglio 1906, n. 341
Art. 1
Il Governo provvederà alla costruzione diretta delle ferrovie complementari, a sezione ridotta, della Sicilia, autorizzate con l'articolo 1° della legge 4 dicembre 1902, n. 506, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone, autorizzate con l'articolo 6 della legge 9 luglio 1905, n. 413. Esso si varrà all'uopo degli studi e progetti preparati dalla Società per la rete Sicula, riveduti, in quanto occorra, anche al fine di assicurare che a maggiore economia nella spesa, il tracciato definitivo sia tale da utilizzare quanto più sia possibile le strade ordinarie, in conformità al disposto dell'art. 15 della citata legge 9 luglio 1905, n. 413.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.