LEGGE 12 luglio 1906, n. 343

Type Legge
Publication 1906-07-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e por volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 14: ad «un ufficiale generale addetto (maggiore generale)» sostituire: «due ufficiali generali addetti (maggiori generali)»; b) nella tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale; ad «88 maggiori generali» sostituire: «89 maggiori generali»; a «141 totale» sostituire: «142 totale». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Viganò. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.