LEGGE 15 luglio 1906, n. 345
Art. 1
All'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, è aggiunto il seguente capoverso: «La permanenza massima nei gradi di nocchiere di 3ª e di 2ª classe e nei gradi corrispondenti è di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purchè riconosciuti idonei».
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