LEGGE 15 luglio 1906, n. 346
Art. 1
All'acquisto dei carboni per la R. marina ed al noleggio delle navi destinate al loro trasporto potranno essere applicate le norme che, per l'acquisto dei tabacchi esteri, sono stabilite con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª).
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