LEGGE 15 luglio 1906, n. 354

Type Legge
Publication 1906-07-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La nota al n. 3 a della tariffa generalo dei dazi doganali è modificata come segue: «Sul vino genuino la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuoto il dazio e la soprattassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12 ma non i 15 gradi i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo. «La ricchezza alcoolica dei vini dolci, contenenti più di 1 per cento di zucchero non fermentato, nei quali lo zucchero totale (sommati insieme gli zuccheri presenti e quelli corrispondenti all'alcool contenuto nel vino) superi il 26 per cento, si calcola aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero X 0.63)». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. F. Cocco-Ortu. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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