LEGGE 15 luglio 1906, n. 355
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni novecentoventimila (2,920,000) ripartite come segue: a) L. 2,870,000 per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria; b) L. 50,000 per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici.
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