LEGGE 15 luglio 1906, n. 357
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato di un anno il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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