LEGGE 15 luglio 1906, n. 360
Art. 1
La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.