LEGGE 15 luglio 1906, n. 361
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, già prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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