LEGGE 19 luglio 1906, n. 364
Art. 1
Sono estese in tutto il Regno alle Provincie, ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acque per scopo industriale ed ai Consorzi per opere idrauliche le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca, per la trasformazione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a tutto il 1905, e per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare alle condizioni stabilite dalla presente legge i mutui concessi alla provincia di Napoli in base alla legge del 27 dicembre 1903, n. 502, mantenendo fermo il beneficio della riduzione delle annualità sino al 1912, giusta l'art. 2 della legge stessa.
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