Art. 1
Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, o della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge. Il ruolo organico del personale della guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.