LEGGE 15 luglio 1906, n. 368
Art. 1
All'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, (serie 3ª), è sostituito il seguente: «Il trasporto, nel Regno, di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal prefetto, e l'introduzione di cadaveri nel Regno dall'estero è autorizzata dal ministro dell'interno, oppure, per delegazione di esso, dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. «È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la pena pecuniaria al contravventore di L. 51, estensibile a L. 100, oltre le spese necessarie per il trasporto al cimitero. «È fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri. «Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, purchè concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. «La concessione Ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento di una tassa nella misura prescritta dal n. 40 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, (serie 2ª), senza pregiudizio del pagamento della tassa dovuta per l'autorizzazione al trasporto della salma da Comune a Comune nel Regno. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.