LEGGE 19 luglio 1906, n. 369
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al primo comma dell'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 265, è sostituito il seguente: Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 12 e 93 della presente legge sono estese ai Comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto Reale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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