LEGGE 19 luglio 1906, n. 372
Art. 1
La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente: 1° sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei RR. carabinieri; 2° sergente maggiore, brigadiere dei RR. carabinieri; 3° maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara, ecc.); 4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata; 5° maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali(ordinario-capo-maggiore).
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