Art. 1
Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, nonchè quelle riguardanti la polizia forestale e le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale in ciascuna provincia del Regno, quando è stabilita la pena pecuniaria non superiore alle L. 300, potranno essere conciliate davanti il sindaco del luogo ove la contravvenzione siasi commessa, entro un mese dal giorno della loro constatazione con analogo verbale, pagando una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa, oltre le eventuali spese del procedimento, fermo l'obbligo di rendere saldo o boscoso il terreno dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi entro il termine di diciotto mesi dalla data della conciliazione avvenuta. Dopo la seconda recidiva i contravventori sono esclusi da ulteriori conciliazioni.