LEGGE 19 luglio 1906, n. 380
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata con legge 29 settembre n. 1904, n. 572.
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