LEGGE 19 luglio 1906, n. 382
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine indicato nell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 344, è prorogato di un anno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Gallo.
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