LEGGE 15 luglio 1906, n. 388

Type Legge
Publication 1906-07-15
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli ufficiali dello stato maggiora generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.

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