LEGGE 19 luglio 1906, n. 389

Type Legge
Publication 1906-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma: «Però agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verrà fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo. «Ai tenenti verrà altresì concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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