LEGGE 19 luglio 1906, n. 390
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombro e riattamento delle strade interne ed esterne, nonchè alla ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei Comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio. Con tale somma il Governo del Re rimborserà ai Comuni indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concederà sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai Comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.
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