LEGGE 19 luglio 1906, n. 393

Type Legge
Publication 1906-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse. La Giunta sarà composta di sei membri, dei quali tre nominati dal Senato e tre dalla Camera. Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione anche nel caso della chiusura della sessione o della fine della legislatura. La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente. È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di L. 30,000, che sarà iscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. A. Majorana. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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