LEGGE 19 luglio 1906, n. 395

Type Legge
Publication 1906-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I poteri del R. commissario straordinario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma sono prorogati di due anni. Egli è assistito da una Commissione consultiva da lui presieduta, il parere della quale è obbligatorio per le deliberazioni soggette ad approvazione tutoria. La Commissione è composta di sei membri, da nominare con decreto Ministeriale; tre fra funzionari dell'Amministrazione dell'interno; uno tra i consiglieri provinciali; uno tra i consiglieri comunali; uno tra i membri della Congregazione di carità di Roma. Ai membri governativi può essere delegata la direzione di determinati servizi ospitalieri. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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