LEGGE 19 luglio 1906, n. 396

Type Legge
Publication 1906-07-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È mantenuta in vigore, fino al 1° febbraio 1910, la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla stessa legge e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3ª), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, e 23 dicembre 1900, n. 446. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Tittoni. Gallo. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

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