LEGGE 29 luglio 1906, n. 397
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1905 sui provvedimenti per la Somalia italiana meridionale è prorogato fino all'8 maggio 1906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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