LEGGE 19 luglio 1906, n. 405
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai fondi accumulati presso la Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 29 marzo 1900, n. 101, le somme che saranno necessarie per provvedere alle deficienze di bilancio della Cassa di soccorso per il personale della ex-rete sicula, relative al periodo posteriore al 30 giugno 1905. I prelevamenti saranno fatti per decreto Reale, in base a deliberazione del Comitato della Cassa di soccorso approvata dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.