LEGGE 29 luglio 1906, n. 406
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire quarantamila, in aggiunta a quella concessa colla legge n. 377 del 9 luglio 1905, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906, distinto col n. 45 quinquies e colla denominazione: «Spesa per lavori addizionali e per arredamento della casa demaniale in Therapia ad uso della R. ambasciata in Costantinopoli».
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