LEGGE 29 luglio 1906, n. 407
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire sessantottomilacinquecento al capitolo 29: «Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, Congressi e Conferenze internazionali» del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. A. Majorana. Visto, il guardasigilli: Gallo.
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