LEGGE 29 luglio 1906, n. 408
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzato lo stanziamento di lire centoquarantamila in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907, distinto col numero 45 bis e colla denominazione: «Spese per la Macedonia». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. A. Majorana. Visto, il guardasigilli: Gallo.
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