LEGGE 19 luglio 1906, n. 422
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo n. 176, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 è aumentata di L. 1,543,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. A. Majorana. G. Fusinato. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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