LEGGE 15 luglio 1906, n. 441

Type Legge
Publication 1906-07-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti sui beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergamento od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

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