LEGGE 29 luglio 1906, n. 446
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale alla Convenzione 28 giugno 1897 di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, conclusa in Roma il dì 16 febbraio 1906, e le cui ratifiche vennero scambiate il 18 luglio 1906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE Tittoni. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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