LEGGE 22 luglio 1906, n. 534
Art. 1
Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle privative da scegliersi con particolare riguardo all'anzianità in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 20 pei detti funzionari del Ministero e delle intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici. Al momento della concessione, l'aggio a titolo di stipendio di ogni magazzino, che sarà come sopra conferito, non dovrà essere inferiore allo stipendio del funzionario nominato, aumentato di un quarto, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica anche se data in natura.
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