Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.