LEGGE 30 dicembre 1906, n. 642
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei monumenti o degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1906. VITTORIO EMANUELE Rava. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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